Obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezzaLa circolare n. B53/2000/MOT, emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione conferma che “l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.” I veicoli immatricolati prima del 15 giugno 1976, saranno tenuti a montare le cinture
solo se predisposti in origine dei punti di attacco .
Il 22 Giugno 2000 il Ministero dei Trasporti ha emanato la seguente circolare per chiarire definitivamente la disciplina sull'installazione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, avente come oggetto i "dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1".
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
I punti di attacco di molte auto da collezione fra l'altro NON RISPETTANO LE NORMATIVE RICHIESTE.
La circolare 88/90 - Prot. 1254/4310 conferma quanto contenuto nell' art.21 comma 4 della legge n. 111/88, ossia una generale esenzione dall' obbligo dell' adozione delle cinture di sicurezza per le automobili di interesse storico o collezionistico iscritte negli appositi registri. La circolare n. B5312000/MOT precisa che l' obbligo dell' installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti a anteriori che per quelli posteriori , per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976 , siano predisposti sin dall' origine con specifici punti d' attacco.
Ricapitoliamo la situazione
CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio