salvatore1980 nuovo iscritto


Numero di messaggi : 41 Data d'iscrizione : 12.09.09
 | Titolo: ESENZIONE DAL BOLLO Dom Dic 06, 2009 2:12 pm | |
| ESAME DELLE LEGGI SULLE AGEVOLAZIONI
Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63,
al comma 1, recita:
“viene disposta l’esenzione delle tasse automobilistiche (di proprietà) per gli autoveicoli e i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno, se non utilizzati ad uso professionale.” In quest’ultimo caso infatti, non spetta alcuna esenzione dalla tassa (e attenzione... nemmeno la possibilità della riduzione del premio RCA assicurativo, vedi nel testo seguente tutte le distinzioni).
al comma 2, recita:
le stesse agevolazioni in merito all’esenzione spettano anche ai veicoli definiti “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno della loro costruzione.
e al comma 4, recita:
....se questi veicoli circolano su strada è dovuta una tassa forfetaria annua di circolazione.
La tassazione infatti non è più dovuta per effetto della loro iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade e aree pubbliche.
Distinzione importante! La prima conseguenza di ciò è che paga solo chi circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore. Si può versare la tassa agli uffici postali con gli appositi moduli, intestati alla Regione di appartenenza, avendo l’avvertenza di scrivere sul retro del bollettino: veicolo esente dalle tasse automobilistiche art. 63 legge 342/2000.
Ulteriore adempimento:
il proprietario del veicolo storico circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento (come si fa coi ciclomotori) per dimostrare alle eventuali richieste, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97 e C.M. 30/E del 27/1/98).
Le tasse di circolazione forfetarie di questi veicoli circolanti sulle pubbliche strade ammontano a €. 25,82 per le auto e a €. 10,33 per i motocicli (di tutti i tipi), fanno eccezione i residenti nella regione Veneto che pagheranno €. 28,40 per le auto e €. 11,36 per le moto e quelli residenti nella regione Marche che pagheranno €. 27,88 per la auto e €. 11,15 per le moto.
Noi crediamo comunque
che l'attuale situazione si evolverà al meglio, nel frattempo RICORDIAMO, per l’opportuna tutela e tranquillità dei soci che i nostri professionisti sono abilitati ad assisterli in un eventuale contenzioso che intendessero adire, per ottenere il riconoscimento di un loro giusto diritto.
Regioni, Regioni, Regioni.....Nivola informa che esiste da tempo lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE ed invita pubblicamente anche le altre Regioni che non hanno emanato apposita legge a ritenere valida comunque quella statale vigente (ovvero la già citata 342/2000). Troppo spesso tale legge non è applicata correttamente e questa condizione di confusione vedrà sicuramente soccombere l’amministrazione locale di fronte a una moltitudine di ricorsi. Perchè quindi non accontentare già ora gli appassionati e i collezionisti? Molti non vedendo chiaro demoliscono i propri veicoli, magari demolendoli anche materialmente. Si perde così parte della memoria storica e gli Enti perdono definitivamente le entrate locali inerenti. Allora un quesito sorge spontaneo: "Signori del Palazzo, è meglio una tassa forfettaria di circolazione (seppur ridotta) o nulla del tutto?"
Per approfondimenti riguardanti le materie di competenza degli enti locali si rimanda alle apposite pagine del sito (clicca qui).
 - NOTIZIA IMPORTANTE -  
A seguito dell'interpretazione dell' Agenzia delle Entrate, si legge: per effetto dell'art. 63 è stata soppressa la condizione prevista dalla legge 53/83, di iscrizione ai registri ASI, che pertanto non è più richiesta, nè tantomeno quindi obbligatoria. Nella C.M. 81335 si ribadisce come il comma 2 art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che pertanto non è prevista alcuna iscrizione ai registri storici ASI per il riconoscimento della storicità.
PIU' CHIARO DI COSI'...!! | |
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Anam nuovo iscritto


Numero di messaggi : 13 Data d'iscrizione : 02.06.09 Età : 55 Località : Novara
 | Titolo: Re: ESENZIONE DAL BOLLO Dom Dic 06, 2009 11:24 pm | |
| Ciao Salvatore1980, è tutto molto interessante  , ma mi domando: chi e in che modo decide se il veicolo ha particolare interesse storico e collezionistico? | |
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Patatony fedeltà


Numero di messaggi : 899 Data d'iscrizione : 16.04.09 Età : 57 Località : Viù
 | Titolo: Re: ESENZIONE DAL BOLLO Lun Dic 07, 2009 12:09 am | |
| scusate ma io ho più confusione di prima  sapevo dei rigidi controlli A.S.I. ma se mi riassumeste il tutto vi sarei molto grato  | |
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elenafranch1970 nuovo iscritto


Numero di messaggi : 33 Data d'iscrizione : 01.07.09
 | Titolo: Re: ESENZIONE DAL BOLLO Gio Dic 10, 2009 11:04 pm | |
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ALMAURI65 favorito


Numero di messaggi : 400 Data d'iscrizione : 22.07.09
 | Titolo: Re: ESENZIONE DAL BOLLO Mar Mar 06, 2012 5:00 pm | |
| - salvatore1980 ha scritto:
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al comma 2, recita: le stesse agevolazioni in merito all’esenzione spettano anche ai veicoli definiti “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno della loro costruzione. !![/size][/font] ......... mi son sempre domandato  ..........ma quali sarebbero i veicoli di "non" interesse storico ????? | |
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 | Titolo: Re: ESENZIONE DAL BOLLO  | |
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