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 GOMME CHIODATE (normativa)

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MessaggioTitolo: GOMME CHIODATE (normativa)   GOMME CHIODATE (normativa) Icon_minitime1Sab Mar 13, 2010 4:33 pm

Con circolare n. 104/2174/D del 24 febbraio
1966 fu consentito in via sperimentale l'uso dei pneumatici per neve
muniti di chiodi per la marcia sul ghiaccio con l'osservanza di
particolari condizioni che vennero specificate nella circolare stessa. A
seguito dell'esperienza nel frattempo già avutasi e del parere espresso
dalla commissione per l'automobilismo, si rese necessario stabilire le
condizioni di impiego e le caratteristiche dei pneumatici con chiodi di
tipo approvato in sostituzione di quelle previste dalla circolare
sopra specificata. Fu così che la circolare del Ministero dei trasporti,
direzione generale M.C.T.C., prot. 557/2174/D del 22 ottobre 1971,
avente per oggetto: "Pneumatici per neve di tipo approvato. Chiodi per
marcia sul ghiaccio" del 22.10.1971, stabilì le caratteristiche dei
pneumatici con chiodi e cioè: - la sporgenza dei chiodi dalla superficie
del pneumatico non superiore a 1,5
mm.; - il numero di chiodi per ruota compreso fra un minimo di 80 e un
massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più
grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli
muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:-
limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e
120 km/h in autostrada;- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le
ruote posteriori;- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote
dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;- divieto dell'uso di
pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;-
uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo.
Sono previste possibilità di deroghe alle condizioni suddette da parte
delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze
contingenti.

L'articolo 406 del regolamento
del Codice della strada, stabilisce che tutti i provvedimenti e le
disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive
materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in
vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti e per questo si deve
ritenere ancora vigente tale disposizione. L'utilizzo di pneumatici non
omologati può costituire violazione alle norme del codice della strada,
mentre già la precedente prassi individuò nell'attuale articolo 15 la
norma di riferimento, per la generica previsione di aver creato uno
stato di pericolo per la circolazione. In verità, non pare esista una
norma specifica, potendo ricorrere diverse violazioni, anche in concorso
tra di loro. Potrà ricorrere la violazione dell'articolo 72 e/o 78, ma
anche quella dell'articolo 15 se la circolazione produce un danno al
manto stradale o se effettivamente si crea un pericolo per la
circolazione. Qualora la circolazione del veicolo con pneumatici chiodati
producesse un rumore molesto, si potrebbe ricorrere anche la violazione
dell'articolo 155. Se venisse accertata una velocità superiore a quella
stabilita dalla prassi, oltre alla violazione dell'articolo 142, se
ricorrente (accertata con autovelox), vi potrebbe essere violazione
dell'articolo 141 per aver circolato ad una velocità pericolosa in
relazione alle caratteristiche tecniche del veicolo.
Quindi, in applicazione della prassi amministrativa, si deve ritenere
applicabile in via principale l'articolo 15, oltre eventualmente agli
articoli sopra richiamati.

lì 13 Marzo 2010
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